Responsabilità del giornalista, della testata giornalistica, diritti a confronto e limiti
Al fine di procedere ad una disamina in relazione alla responsabilità derivante dal reato di diffamazione giova richiamare gli istituti relativi al diritto di cronaca e di critica, anche in riferimento al tema della insindacabilità parlamentare. Orbene, l′art.51 c.p., che in tema di cause di non punibilità, introduce l′ipotesi di esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, afferma che l′esercizio di un diritto o l′adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. In tal senso risulta necessario apporre una distinzione tra il diritto di cronaca ed il diritto di critica. Il diritto di cronaca giornalistica, sia questa giudiziaria ovvero di altra natura, rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici, relativi alla libertà di pensiero e di stampa, riconosciuti dall′art. 21 Cost.; e consiste nel potere-dovere conferito al giornalista di portare a conoscenza dell′opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata. Il diritto di critica, invece, non si concretizza nella narrazione dei fatti, bensì nell′espressione di un giudizio e, più in generale, di un′opinione che, come tale, non può pretendesi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un′interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti. Pertanto, risulta opportuno precisare che l′estrinsecazione di tali diritti trova un limite nel delitto di diffamazione, ex art. 595 c.p. La norma de quo punisce chi, comunicando con più persone offende l′altrui reputazione. Si tratta, a ben guardare, di un reato di evento che si consuma nel momento in cui terzi, almeno due, percepiscono l′espressione ingiuriosa, ovvero nel momento in cui viene immessa la notizia sul web, ovvero ancora quando la stampa cartacea viene distribuita e, quindi, divulgata. Il momento consumativo, in particolare, ha incidenza sulla competenza territoriale poiché, invero, ai sensi degli artt. 8,9,10 c.p.p. per la stampa sarà competente il foro del luogo in cui ha sede la redazione; riguardo alla radio e televisione si dovrà far riferimento,invece, a quello della residenza della persona offesa; per il reato perpetrato via internet, infine, varrà la regola suppletiva dettata dall′art. 9, co.2 c.p.p., inerente il domicilio dell′imputato. Inoltre, in relazione al delitto di diffamazione, sono previste due aggravanti al secondo e terzo comma; ovvero nel caso in cui l′offesa consista nell′attribuzione di un fatto determinato, oppure se l′offesa sia arrecata per mezzo stampa o tramite qualsiasi altro mezzo pubblicitario. Tuttavia, in tema di testata giornalistica sono sorti diversi problemi. Invero, si evidenzia il passaggio dalla non assimilabilità alla stampa della testata telematica, per il principio di tassatività e analogia in malam partem, alla totale equiparabilità, in punto di responsabilità, nel caso dell′aggravante di cui all′art. 595 c.3 c.p. Infine, un profilo interessante riguarda l′ipotesi in cui le dichiarazioni siano rese da un parlamentare. Sul punto, giova precisare che l′art.68 Cost. Afferma che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell′esercizio delle loro funzioni. Pertanto, sembrerebbe che le dichiarazioni espresse da un parlamentare rientrerebbero all′interno del dettato letterale della norma. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha ristretto la portata della norma richiamata, facendo rientrare all′interno dell′esercizio delle proprie funzioni: a) le dichiarazioni espresse dopo un successivo orientamento assunto dalla camera; b) se vi è una corrispondenza sostanziale di contenuto; c) se la dichiarazione proviene direttamente dalla persona. Inoltre, nonostante i limiti scriminanti siano più ampi rispetto al diritto di cronaca, soggiacciono al limite della rilevanza sociale e della correttezza delle espressioni usate. (Cass., sez. V, n.6416\2001) La critica deve pur sempre riferirsi ad un determinato evento, sia esso artistico, storico, culturale o letterario, ma per sua stessa natura consiste nella rappresentazione, per l′appunto critica, di quello steso fatto e, dunque, nella sua elaborazione. Può anche accadere, peraltro, che la narrazione di fatti determinatasi tipica espressione del diritto di cronaca sia affiancata da opinioni, tipica espressione del diritto di critica. In tali casi, la valutazione della continenza si attenua per lasciare spazio all′interpretazione soggettiva dei fatti e per svolgere le censure che si vogliono esprimere. Ancora, vi è da dire che il discorso politico in sè potrebbe avere una funzione prevalentemente valutativa, non ponendo problemi di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall′art.21 Cost. Sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell′elaborato e dalla correttezza di espressione. Sicché, il limite all′esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l′agente sfoci in attacchi personali diretti a ledere, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato. Giacché, in tal caso, l′esercizio del diritto non rimarrebbe nell′ambito di una critica misurata ed obbiettiva, sfociando nel campo dell′aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta. (Cass., sez.V, n.63712\1984) Invero, la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi, lesive dell′altrui reputazione, costituisce veicolo tipico di diffusione della diffamazione. (Cass., sez.V, n.480\1984) A ben guardare, il giornalista parteciperebbe con apporto causale predominante e ne risponderebbe, entro i limiti di concorso di persone nel reato, qualora il fato non sia giustificato dall′esercizio dello jus narrandi, collegato al limite della verità della notizia, che egli ha l′obbligo di controllare. Secondo altro indirizzo, con riferimento all′ipotesi della pubblicazione di un′intervista, i criteri che delimitano l′esercizio del diritto di cronaca (la veridicità del fatto narrato, la pertinenza all′interesse che esso assume per l′opinione pubblica, la correttezza delle modalità tramite cui viene resa la notizia), vanno apportati alle espressioni verbali provenienti dalla persona intervistata, costituenti il fatto in sé. (cass.,sez.V,n.2144\2000) Il limite della verità si atteggia, pertanto, in maniera del tutto peculiare, siccome riferito non già al contenuto dell′intervista, ma al fatto che l′intervista sia stata realmente compiuta e che concetto o parole riportati dal giornalista siano perfettamente rispondenti al proferito dall′intervistato. Tuttavia, sul punto sono intervenute le S.U., affermando che la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un′intervista, vi riporti, anche letteralmente, dichiarazioni rese dall′intervistato di contenuto lesivo dell′altrui reputazione, non è scriminato dall′esercizio del diritto di cronaca. ( cass., S.U., n.37140\2001) invero, incombendo sul giornalista sempre l′obbligo giuridico di controllare la veridicità delle circostanze nonché la continenza delle espressioni riferite, viene fatta salva l′ipotesi dell′interesse pubblico all′informazione, tale da giustificare un diritto di cronaca. Con specifico riguardo alla responsabilità del direttore della testata giornalistica occorre procedere ad una breve disamina della norma di cui all′art. 57 c.p. A tal proposito, preliminarmente giova precisare che se il direttore si mostra dolosamente inadempiente rispetto all′obbligo di garanzia cui è sottoposto, risponde a titolo di concorso, ex art.110 c.p., altrimenti, se agisce colposamente, potrebbe essere chiamato a rispondere a norma dell′articolo in esame. Ancora, sul punto, sulla linea di un indirizzo giurisprudenziale, l′assenza per ferie non esime il direttore dal dovere di controllo, potendo chiedere una sostituzione così come previsto dalla procedura ex art. 6 L.47\1948; ove è risulterebbe responsabile del reato ex art. 57 c.p. (cass., sez.V n.1233\1991). Tuttavia, un diverso indirizzo impronta la propria decisione sulla contemperazione tra un reato perpetrato a mezzo stampa e il diritto al godimento delle ferie da parte del direttore. (cass., sez.V, n.110496\1997). Tale pronuncia, a ben guardare, si fonda sulle norme penali rappresentate dagli artt. 42 e 43 c.p., secondo cui nessuno può essere punito se non ha commesso il fatto con coscienza e volontà. Pertanto, ad escludere la punibilità sarà la preventiva individuazione ed indicazione, nello stesso periodico, della persona che lo sostituisce, in modo che sia ricostituita la struttura della compagine del giornale e sia, così, assicurato il controllo sulla pubblicazione.