Lo sport appare conteso tra giustizia statale e giustizia domestica e la recente riforma dellordinamento sportivo stimola rinnovate riflessioni sul tanto vessato riparto di giurisdizione, nellottica di soluzioni che bilancino il principio pluralista con il diritto di difesa. Il primo tentativo di razionalizzare in maniera compiuta i rapporti e i confini tra la giustizia statale e quella sportiva ha preso forma nel 2003, con la L. 17 ottobre 2003, n.280, di conversione del D.L. 19 agosto 2003, n.220, integrata e modificata, ad opera della L. 30 dicembre 2018, n.145. Ne consegue che linquadramento della giustizia sportiva nellordinamento nazionale italiano deve tener conto di questa basilare fonte normativa. Partendo dallanalisi di suddetta norma, ai sensi dellart. 1 della stessa viene in rilievo un carattere programmatico che sancisce limpegno della Repubblica Italiana a riconoscere e favorire lautonomia dellordinamento sportivo nazionale quale articolazione dellordinamento sportivo internazionale. Altresì il secondo comma dispone che lo Stato può intervenire nei casi di rilevanza per lordinamento giuridico della Repubblica di istituzioni giuridiche soggettive connesse con lordinamento sportivo. Orbene, detta statuizione pur evidenziando e ribadendo il principio generale di autonomia dei due ordinamenti, pone un varco allordinamento statale di entrare nelle questioni e fattispecie dellordinamento sportivo. Ancora, il secondo articolo della su citata norma, indica le controversie riservate agli organi di giustizia sportiva, ovvero quelle che hanno ad oggetto losservanza e lapplicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dellordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e lirrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. In particolare, riconosce lautonomia dellordinamento sportivo, facendo salvi i casi in cui i provvedimenti di sua provenienza assumano una rilevanza anche esterna. La giustizia sportiva è dunque autonoma rispetto alla tutela statale, salvo per le decisioni emesse dai giudici sportivi che risultano rilevanti per lordinamento statale. Il precedente originario testo della disposizione contenuto nel D.L. n.220/2003 ampliava le materie riservate allordinamento sportivo, pertanto il legislatore ha chiaramente voluto restringere i confini di operatività della giustizia sportiva alla sola giustizia tecnica ed a quella disciplinare, sebbene, per questultima può porsi la questione circa la sussistenza di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per lordinamento statale. Con riguardo alla rilevanza per lordinamento statale delle materie menzionate, diverse teorie si sono sul merito alternate. Resta, comunque, fermo che le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno lonere di adire secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Coni e delle federazioni sportive gli organi di giustizia dellordinamento sportivo. A tal proposito, in relazione alla giustizia tecnica, la giurisprudenza del Tar Lazio ha affermato che la riserva di giurisdizione a favore degli organi di giustizia sportiva è da interpretarsi nel senso di ricomprendere qualsiasi violazione di norme regolamentari organizzative e statutarie dellordinamento sportivo nazionale con una estensione del fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive. II Consiglio di Stato, poi, intervenendo sulla questione, ha specificato che lambito di applicazione di cui alla lett. A art.2 c.1 L n.280/2003 vada, invece, riferito alle sole controversie vertenti su questioni propriamente tecnico sportive e non già come in specie alle controversie in materia elettorale. Detto orientamento è stato anche recentemente confermato dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite. Infine, occorre indicare lart. 3 della suindicata normativa che delinea lintervento del giudice statale (ordinario o amministrativo) per le materie non di riserva giurisdizionale sportiva. Dunque, al giudice ordinario viene lasciata la competenza in ordine alla delicata e complessa materia dei rapporti patrimoniali; alla giurisdizione esclusiva ed accentrata del giudice amministrativo si devolve ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Coni o delle Federazioni sportive; prima di adire il Giudice ordinario è necessario che vengano esperiti e conclusi i procedimenti di giustizia sportiva (c.d. pregiudiziale sportiva); vengono salvaguardate le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai Regolamenti delle federazioni sportive, nonché quelle inserite nei contratti di lavoro subordinato sportivo di cui allart. 26 c.5 D.lgs. n.36/2021. A tal proposito occorre evidenziare una recente pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport, che si è espressa in relazione a detta rilevante circostanza, che afferma: il Collegio di Garanzia, operando allinterno dellordinamento sportivo e quindi in regime di autonomia rispetto a quello statale, esercita una funzione giustiziale e non giurisdizionale, di guisa che non ha competenza a sollevare questioni di legittimità costituzionale di norme statali, che, in quanto tali, sono soggette al sindacato costituzionale di natura giurisdizionale e non giustiziale. Tale conclusione è basata, da un lato, sul carattere di spiccata autonomia dellordinamento sportivo che ne costituisce una specifica peculiarità così come tratteggiato dalla legge 19 agosto 2003, n. 280, ed in particolare dallart. 2, dallaltro, nel necessario bilanciamento di tale autonomia con il rispetto delle garanzie costituzionali che possono venire in rilievo, fra le quali vi sono, per quanto concerne la giustizia nellordinamento sportivo, il diritto di difesa e il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale presidiati dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione. Lequilibrio tra la funzione giustiziale e la tutela giurisdizionale piena è comunque garantito dal fatto che, coerentemente, il sistema attribuisce agli organi giurisdizionali della Giustizia amministrativa di primo grado e dappello, dinanzi al quale possono essere impugnate le decisioni degli organi di Giustizia sportiva, la legittimazione a sollevare in via incidentale le questioni di legittimità costituzionale, per cui nessun vulnus alla tutela dei diritti e degli interessi dei singoli si determina in ragione delle rassegnate conclusioni. In relazione alla su citata questione della delimitazione della giurisdizione sportiva e, in particolare sulla preventiva scelta di irrilevanza per lo Stato, è intervenuta la Corte Costituzionale con le note sentenze n. 49/2011 e n.160/2019. Con la prima pronuncia, la Corte, chiamata a decidere sulla legittimità della L. n.280/2003, ha dichiarato non fondata la questione, ponendo rilievo che la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non impedisce che le situazioni soggettive che abbiano una consistenza tale da assumere nellordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo in base al diritto vigente del giudice dotato di giurisdizione esclusiva in materia ex lege, siano adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo mediante la tutela risarcitoria che non è preclusa dallesplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari (poste a tutela dellautonomia dellordinamento sportivo). Da un lato, con questa decisione, la Corte ha voluto salvaguardare lautonomia dellordinamento sportivo, riconoscendo comunque rilevanza alle conseguenze ulteriori, rispetto a quelle interne allordinamento sportivo, che possono produrre le sanzioni disciplinari; da altro lato ha evidenziato limportanza della connessione tra autonomia dellordinamento sportivo e pluralismo costituzionale nel contesto pluriordinamentale. Con la seconda pronuncia del 2019 La Corte ha statuito come il D.L. n. 220/2003 conv. in L. n.280/2003, che nellinterpretazione della giurisprudenza maggioritaria riserva alla giustizia sportiva le controversie aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari inflitte da Coni e federazioni, escludendo che questultime siano impugnabili innanzi il giudice amministrativo, non contrasta con gli artt. 24, 103, 113 Cost.. La Corte Costituzionale con detta sentenza ha, infatti, da un lato, escluso che la mancanza di giudizio di annullamento sia di per sé in contrasto con quanto disposto dagli artt. 24, 103 e 113 Cost., in quanto lannullamento dei provvedimenti amministrativi non rappresenta una forma di tutela costituzionalmente inderogabile e, inoltre, la disciplina in discussione riconosce linteressato, secondo il diritto vivente, una diversificata modalità di tutela giurisdizionale, ove il rimedio risarcitorio è di regola idoneo a garantire un attitudine riparatoria adeguata e ha affermato, da altro lato che la tutela dellautonomia dellordinamento sportivo, se non può evidentemente comportare un sacrificio completo ella garanzia della protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, può tuttavia giustificare scelte legislative che senza escludere tale protezione la conformino in modo da evitare intromissioni non armoniche nellautonomia dellordinamento sportivo, formazione sociale il cui riconoscimento trova fondamento in una Costituzione a struttura pluralista negli artt. 2 e 18 Cost.. Ne consegue che rimane così in piedi, nei termini in cui oggi è strutturato il sistema generale della giustizia sportiva, giacché sotto il profilo costituzionale è stato riconosciuto fondato su un ragionevole bilanciamento di valori operato dal legislatore. Dunque, con le sentenze n.49/2011 e n.160/2019 la Corte Costituzionale ha ritenuto che, in relazione alle questioni disciplinari sportive, il giudice amministrativo non vanti poteri demolitori ma unicamente risarcitori, espressione, quindi, di una giurisdizione meramente risarcitoria. Sempre in tema di riparto di giurisdizione sono rilevanti gli assunti interpretativi della Suprema Corte di Cassazione che a Sezioni Unite ha statuito: Avuto riguardo al rilievo che nel quadro della struttura pluralista della costituzione orientata allapertura dellordinamento dello stato ad altri ordinamenti assume alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale n. 49/2011 e 160/2019, il sistema di organizzazione sportiva, il quale trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dellindividuo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si volge la sua personalità, nonché nel diritto di associarsi liberamente per fini non vietati ai singoli dalla legge penale (art.18 Cost.). Deve ritenersi precisa il Collegio che le regole dellordinamento sportivo, disciplinanti losservanza e lapplicazione di norma regolamentari organizzative e statutarie dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (ccdd. regole tecniche), nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e lirrogazione delle relative sanzioni , costituiscono espressione dellautonomia interna delle federazioni e restano irrilevanti per lordinamento giuridico dello Stato con il limite del rispetto dei principi fondamentali dellordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona; pertanto, ogniqualvolta dalla violazione delle suddette regole sin originino controversie tecniche, riguardanti cioè il corretto svolgimento della prestazione agonistica e la regolarità della competizione, ovvero controversie disciplinari, concernenti lirrogazione di provvedimenti di carattere punitivo, sussiste il difetto assoluto di tutela giurisdizionale statale e le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati, quali soggetti dellordinamento sportivo, sono tenuti, secondo le previsioni e i regolamenti del Coni e delle singole federazioni ad adire gli organi di giustizia dellordinamento sportivo. Ancora, recentemente la Corte di Cassazione sempre a Sezioni Unite, nel tratteggiare i rapporti tra ordinamento settoriale sportivo e quello statuale ha anche evidenziato che le controversie aventi ad oggetto limpugnativa di atti del Coni o delle federazioni sportive nazionali, relativi a decisioni sulla regolare assunzione di cariche associative sono soggette alla giurisdizione statale in particolare al quella del giudice amministrativo, ai sensi dellart. 133 D.lgs. 104/2010, atteso che, non venendo in rilievo lapplicazione di norme finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive riservate agli organi di giustizia dellordinamento sportivo, le stesse pur se attinenti allorganizzazione del Coni o delle federazioni, assumono rilevanza per lordinamento giuridico statale che tutela i diritti in cui si esplica la personalità dellindividuo anche nellambito delle formazioni sociali siano esse di diritto privato o di diritto pubblico. La corretta qualificazione delle federazioni sportive, dunque, come soggetti pubblici e privati finisce inevitabilmente per rappresentare un momento di necessaria influenza delle norme di origine statale in grado di ripercuotersi anche sotto il profilo della individuazione del giudice ordinario o amministrativo competente. A ben guardare, lordinamento sportivo viene configurato da alcuni quale originario, da altri quale derivato, ovvero, ci si interroga se lo stesso sia autonomo e, dunque, lo Stato si limiti a riconoscere la sua autonoma esistenza oppure se, viceversa, sia soggetto a regolamentazione da parte dello Stato, conferendogli così una qualificata giuridicità. Invero, la questione rilevante sta nel verificare quali margini di autonomia lordinamento statale riconosce allordinamento sportivo, nonché quali profili propri di questultimo acquistano giuridica rilevanza per lordinamento statale. Aldilà della natura che gli si voglia attribuire, è pacifico che lidea di sport precede il legislatore, di qualsivoglia ordinamento, in quanto è connotata da rispetto, operatività di regole tecniche, e ispirata al principio di lealtà, che preesiste allo Stato e non può essere modificata conditior legis. Spetterà pur sempre, comunque, al sistema sortivo determinare i propri fini e delineare le proprie attività in quanto squisitamente sportive così da poterle distinguere da altre attività ordinarie che rimangono di disciplina statale. Leventuale regolamentazione, infatti, dei medesimi aspetti del settore dello sport sia dal sistema sportivo stesso sia anche da parte dellordinamento statale, può determinare una contrapposizione tra regole che, in pratica, si rivelano inconciliabili. Invero, talvolta lordinamento statale, norma delle fattispecie di natura puramente sportiva, non conoscendo le funzioni ovvero le finalità delle stesse allinterno del proprio sistema di riferimento, cioè quello sportivo, determinando coì il verificarsi della circostanza di cui sopra. Avv. Sofia Savagnone